Art. 149 – Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge:

  • a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
  • b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.

2. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.

3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:

  • a1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
  • a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all’art. 72 del CCNL 16/02/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista;
  • a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno;
  • a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall’amministrazione;
  • a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

b) a livello di Istituzione:

  • b1) i criteri generali per l’utilizzazione del fondo d’istituto;
  • b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell’ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi);
  • b3) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
  • b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali – assemblea, affissione all’albo e utilizzo dei locali -, fermi restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 4 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali disciplinate dal medesimo CCNQ;
  • b5) i criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • b6) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  • b7) i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  • b8) gli importi dell’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 161 (indennità di specifiche responsabilità).

4. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti e con le modalità ivi previste.

5. Le materie a cui si applica l’art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a1), a3), a4), a5), b4), b5), b6) e b7).

6. Le materie a cui si applica l’art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a2), b1), b2), b3) e b8).

7. Fermi restando i termini di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio.

8. Sono oggetto di confronto:

a) a livello nazionale:

  • a1) l’integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:
    • adeguata valorizzazione dell’esperienza professionale;
    • valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento;
  • a2) criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 165 (Norme di prima applicazione);
  • a3) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni;
  • a4) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni;
  • a5) i criteri generali per l’attuazione della didattica a distanza.

b) a livello di Istituzione:

  • b1) i criteri generali per l’adattamento delle tipologie dell’orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni;
  • b2) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi.

9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, a livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici, ai contratti atipici, e lo stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.

10. Il presente articolo abroga l’art. 97 del CCNL 19/04/2018.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9

Le parti ritengono che, nelle more della definizione della Governance delle Istituzioni, la delegazione trattante di cui all’art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 1, lett. b) dovrebbe essere presieduta dal Direttore.